Esiste un rischio legale se utilizzo il defibrillatore?
NO. Contrariamente a quello che è pensiero comune, ossia che utilizzare il defibrillatore comporti delle conseguenze civili e penali riguardo al suo impiego, ci teniamo a precisare che l’operatore non ha alcuna responsabilità in merito all’utilizzo del DAE e all’esito dell’intervento in quanto, i defibrillatori semiautomatici (DAE) si assumono completamente tutti gli oneri e tutti i rischi della diagnosi di ritmo cardiaco valutando in autonomia la necessità o meno dello shock elettrico.
Sono tutelato se utilizzo un defibrillatore?
SI. L’ articolo 54 c.p. TUTELA COMPLETAMENE DAL PUNTO DI VISTA PENALE L’OPERATORE NON SANITARIO durante tutte le manovre effettuate sul paziente sia di rianimazione sia di utilizzo del defibrillatore. “Articolo 54: Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”
Chi ha l’obbligo di possederlo?
Il 24 aprile 2013 è stato emesso il Decreto Balduzzi con cui sono state definite le linee guida per la dotazione di defibrillatori semiautomatici da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche. In altre parole, obbligo defibrillatore per ASD, società sportive e palestre. Sebbene l’obbligo del defibrillatore sia stato più volte posticipato, dal 1° luglio 2017 defibrillatore è scattato per tutte le società e le associazioni sportive, con poche eccezioni.
Ogni società sportiva professionistica ha i seguenti obblighi:
- Possedere un dispositivo DAE, marcato CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.lgs. n.46/97), entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (entro il 20 ottobre 2013).
- Preoccuparsi della sua manutenzione secondo la periodicità indicata nel manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali;
- Eleggere un referente del defibrillatore che si preoccupi di verificare il suo regolare funzionamento;
- Assicurare sempre sul campo la presenza di personale formato;
- Nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita;
- Gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni;
- Sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo;
- Sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio.
Se una persona muore di attacco cardiaco e non è presente il defibrillatore il gestore dell’impianto rischia una condanna sia civile, sia penale per omicidio colposo.
Quello che i gestori non comprendono è che, se dovesse succedere qualcosa, rischiano una condanna penale.
Si continua a rimandare, pensando di avere ancora tempo davanti e forse sperando in una successiva proroga dei tempi. La verità, che il mondo sportivo fatica a comprendere, è che il “Decreto Balduzzi” è entrato in vigore ufficialmente il 1° luglio 2017 e che la presenza del defibrillatore non deve essere vista come un problema, ma come un’opportunità per salvare delle vite.
Tra gli impegni della società che ha in gestione l’impianto c’è anche la dislocazione nell’impianto sportivo di cartelli informativi, che indichino chiaramente la collocazione del defibrillatore, la stampa di opuscoli o la creazione di materiale video, sempre al fine di informare tutti coloro che lavorano e che frequentano l’impianto circa la presenza e la posizione esatta del defibrillatore.
Oltre a questo, il gestore ha l’obbligo di informare il 118 della posizione del defibrillatore e di comunicare i nomi delle persone formate al suo utilizzo. Infine deve essere identificato un referente che si accerti, a intervalli regolari, dello stato del defibrillatore.
Negli impianti “condivisi” da più società sportive, queste ultime possono aggregarsi e comprare il defibrillatore insieme, condividendo anche l’investimento sulla formazione, ma ovviamente nel momento in cui l’impianto passa in gestione a nuove società, il defibrillatore resta di proprietà della struttura. Così come se è una singola società di gestione ad acquistarlo, resta di proprietà della società stessa.